Un altro passo avanti nella ricerca telematica ex art. 492 bis c.p.c.

La ricerca telematica dei beni da pignorare, introdotta con l’art. 492 bis c.p.c. e da ultimo ritoccata dal nostro Legislatore con la Legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, si dovrebbe porre, secondo la ratio sottesa alla norma, quale facilitazione per coloro i quali sono costretti a rincorrere i propri debitori al fine di soddisfare le proprie legittime pretese, cristallizzate in titoli esecutivi.

Tuttavia, a causa dei ben noti ritardi nell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi, tale strumento è tuttora visto come un miraggio per coloro che si avventurano nel proporre, in tutta Italia, le istanze ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c.

Il sottoscritto – al quale, oltre al coraggio, non manca evidentemente una certa dose di cosciente incoscienza –  è tra quelli che hanno voluto sperimentare ciò che, a ben vedere, la Legge imporrebbe come strada assolutamente percorribile.

Ebbene, nell’interesse di una mia Cliente ho adito il Presidente del Tribunale di Napoli affinché mi autorizzasse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 492 bis citato e 155 quinquies disp. att. c.p.c., alla ricerca telematica dei beni da pignorare.

Successivamente al deposito telematico, il Presidente f.f. ha accolto la mia istanza, tuttavia autorizzando l’Ufficiale Giudiziario alla ricerca telematica attraverso l’accesso alle banche dati famose.

Orgoglioso del mio bel provvedimento di “totale accoglimento“, mi sono dunque recato all’UNEP presso la Corte d’Appello di Napoli, il quale Ufficio, però, mi rimbalza certificando l’impossibilità materiale di dare seguito al decreto presidenziale (sic!).

Su suggerimento di un validissimo Collega della Commissione Informatica del COA di Napoli (a proposito: che siano benedetti per il prezioso aiuto che quotidianamente forniscono a tutti noi operatori del diritto), propongo telematicamente un’ulteriore istanza, questa volta di modifica del precedente decreto, affinché, vista la certificata impossibilità per gli Ufficiali Giudiziari di accedere alle banche dati, mi autorizzasse direttamente a reperire informazioni presso l’Anagrafe Tributaria, INPS e quant’altro…

All’esito, il Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Napoli, dott. Franco De Risi, in data 3 febbraio 2016 ha emesso un provvedimento che, a mio modesto avviso, è degno di nota, e per questo secondo me meritevole di pubblicazione, per due ordini di motivi:

  1. Innanzitutto, propone una lettura perfetta del contesto normativo di cui si discorre;
  2. In secondo luogo, pone sugli Ufficiali Giudiziari, ancora una volta, l’onere di accedere, per conto del creditore, alle banche dati, laddove soltanto in assenza di strutture tecnologiche funzionanti il creditore può surrogarsi ai Pubblici Ufficiali nel richiedere informazioni ai gestori delle banche dati e solo a quelle che esulano dall’elenco non ancora pubblicato sul portale del Ministero della Giustizia.

Spero mi scuserete per la forma poco raffinata di questo mio breve intervento, ma ho deciso di confrontarmi con il web “senza indossare, almeno qui, giacca e cravatta!

Avv. Alessandro Amato

Clicca QUI per scaricare il provvedimento.

 

 

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