Una recente pronuncia della Corte di Cassazione potrebbe diventare il grimaldello con il quale (finalmente) si potrà scardinare il sistema di fatturazione dei canoni idrici basato sul c.d. consumo presuntivo.
In tema di fornitura di acqua e di relative bollette, infatti, sicuramente vi sarà capitato di imbattervi in concetti quali conguaglio, autolettura e consumo presunto, in particolare allorché avete dovuto fronteggiare fatture spropositate rispetto ai vostri reali consumi di acqua.
Ebbene, con l’Ordinanza n. 12870 del 22 maggio 2017 i Giudici di Legittimità hanno clamorosamente sancito l’illiceità del canone idrico calcolato a forfait dal Comune.
Questa in breve la vicenda: una signora di Aragona, piccolo comune della provincia di Agrigento noto per le maccalube e per avere il più alto tasso di emigrazione d’Italia, iniziò un contenzioso contro il Comune contestando l’illegittimità delle fatture da quest’ultimo emesse per la fornitura di acqua, in quanto le stesse, contravvenendo al contratto stipulato, erano basate sul sistema di calcolo dei consumi presunti.
Vittoriosa in primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Aragona, la signora dovette resistere anche all’appello promosso dal Comune dinanzi al Tribunale di Agrigento, il quale, però, con la sentenza n. 1570/2015, confermò la fondatezza delle doglianze dell’utente.
La questione, però, fu portata all’attenzione della Corte di Cassazione, alla quale ricorse il Comune di Aragona denunciando la violazione dell’art. 1339 c.c. e di alcune disposizioni del Regolamento comunale per la concessione dell’acqua potabile.
Ebbene, i Giudici del “Palazzaccio”, con l’ordinanza in esame, hanno definitivamente chiarito la loro posizione in merito: le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, ad abbonamento, o con sistema “consumo presunto”.
In altre parole, i Comuni italiani o le aziende fornitrici del servizio idrico, nella gestione della distribuzione dell’acqua potabile, non possono determinare il canone sulla base dei consumi presuntivi, in quanto possono chiedere il pagamento solo per l’acqua effettivamente erogata e ciò in quanto, se nei contratti stipulati con gli utenti (o negli stessi Regolamenti comunali) è previsto che la fatturazione sia basata sugli effettivi consumi, non può farsi riferimento a dati presunti per la contabilizzazione delle spettanze, in ossequio alla natura sinallagmatica del contratto di somministrazione di acqua.
Avv. Alessandro Amato
Scarica QUI l’Ordinanza in commento.
Il mio caso è in un comune del maceratese noto per messe nere -massoneria- san severino marche con 13 mila abitanti e con un inchiesta aperta nel 2005 per i fatti gravi di cui sopra -regione marche provincia di macerata. Il contenzioso che ho aperto e che ha trovato solo risposte evasive -come immaginavo- sia dalla spa che gestisce sia dall’ufficio tutela utenti ato marche centro macerata è relativo a modalità gestionali opache anche nel calcolo bollette vedi tariffa sul consumo con fasce di consumo non appartenenti ai miei consumi scissione del valore consumi non giustificato con un argomentazione ma diviso per aumentare l’importo finale in bolletta quindi l’imponibile e iva vedi fatturazione in acconto vedi sostituzione contatore presumibilmente rotto nel 2003 e cambiato dopo 5 anni 2008 senza preavviso al cliente -la sottoscritta- nel post 2008 sono arrivate le cd bollette altalena o pazze, dati tabulati interni (n 2) tutti discordanti anziché eguali, telefonata molesta dagli uffici amministrativi e comportamento molesto presso il mio alloggio perché questa società è correlata alla truffa gas luce che ho scoperto 2 anni chiudendo la fornitura interessando un avvocato, hanno perso soldi cliente buon pagatore e stanno per fallire perché hanno giustificato l ingiustificabile in quanto non c’è traccia di COMPETENZE.
2018 come 20 anni fa 30 40 anni fa.