Cartella di pagamento per multe non notificate: il ricorso va presentato entro 30 giorni.

E’ questo in estrema sintesi il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 22080/2017, risolvendo un contrasto giurisprudenziale ormai annoso e che ha creato non pochi problemi interpretativi soprattutto considerato l’enorme carico di lavoro dei Giudici di Pace italiani.

La questione trae origine dall’impugnazione da parte di un contribuente romano di una cartella di pagamento del Concessionario per la Riscossione locale emessa per multe stradali non pagate.

Davanti al Giudice di Pace di Roma il cittadino in discorso aveva promosso un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, co. 1, c.p.c. lamentando la mancata notifica dei verbali di accertamento delle relative infrazioni al Codice della Strada.

Il Giudice onorario capitolino, però, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione in quanto tardiva, poiché proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dagli artt. 23 e ss. della L. n. 689/1981.

Ne seguiva un appello incardinato davanti al Tribunale di Roma, il quale, però, rigettava le doglianze del cittadino condannandolo alle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore delle controparti (Comune di Roma e Agente per la Riscossione).

Promosso ricorso per cassazione, la Terza Sezione Civile della Cassazione rimetteva gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità di rimettere la questione alle Sezioni Unite.

Queste ultime, richiamando i due orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto e praticamente antitetici (ovvero quelli della Seconda Sezione e della Terza Sezione), hanno dunque sposato la tesi per cui laddove si contesti una cartella di pagamento sull’assunto di non aver mai ricevuto (o di aver ricevuto in ritardo) la notifica dei verbali di infrazione, il termine per proporre il ricorso dinanzi all’Autorità giudiziaria competente è di 30 giorni in quanto va rispettato il termine previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011.

Le Sezioni Unite, però, forniscono con la pronuncia in esame anche ulteriori precisazioni che possono valere come fondamentale contributo sistematico per gli operatori del diritto che si trovano ad incamminarsi nei tortuosi meandri delle opposizioni alle sanzioni amministrative tout court considerate.

Infatti, gli Ermellini nel loro più autorevole consesso, hanno avuto modo di precisare che il rimedio previsto per l’impugnazione di una cartella di pagamento sull’assunto della mancata o tardiva notifica dei verbali di accertamento ad essa sottesi non è da considerarsi “recuperatorio” in senso stretto.

Ciò in quanto il cittadino, con tale strumento, non recupera alcuna possibilità di spiegare difese nel merito della pretesa sanzionatoria, ma semplicemente assume di nuovo la possibilità di dedurre il fatto estintivo/impeditivo corrispondente all’omessa/tardiva notificazione.

Di seguito si riporta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia in esame:

L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

 

Avv. Alessandro Amato

 

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