Finalmente la stretta per le auto con targa straniera.

Negli ultimi anni ha preso piede in Italia un fenomeno assai strano, caratterizzato dalla circolazione, sul territorio nazionale, di numerosi autovetture e motoveicoli con targa straniera (molto spesso bulgara, rumena e polacca, ma non solo…).

Ebbene, si tratta del classico escamotage utilizzato da molti autisti e centauri italiani che, sfruttando in maniera più o meno legale le maglie larghe della normativa comunitaria, intestano i propri mezzi a società di comodo straniere, le quali si occupano della reimmatricolazione degli stessi consentendo ai loro clienti di risparmiare su RC Auto, bollo e, dulcis in fundo, multe per divieto di sosta, etc.

Cosa prevede il Codice della Strada.

Per comprendere meglio la questione si deve necessariamente partire con la lettura del Codice della Strada, il quale all’art. 132, primo comma, così recita:


Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.

Art. 132, co. 1, D. Lgs. n. 285/1992.

La legge italiana, pertanto, prevede che un’automobile o un motoveicolo immatricolato in uno Stato estero può circolare in Italia al massimo per 12 mesi, pena il pagamento di una sanzione amministrativa  che va da euro 84 a euro 335 (Art. 132, ult. co., Codice della Strada) se non si procede alla re-immatricolazione del veicolo.

Inoltre, sempre la legge italiana prevede che targa e residenza debbano coincidere, ma nel caso dei veicoli intestati a società con sede legale all’Estero tale requisito può ritenersi soddisfatto.

Cosa prevede la normativa dell’UE.

In realtà, il vero e proprio grimaldello con il quale molti furbetti hanno cercato di scardinare il sistema normativo italiano è rappresentato dal principio comunitario della libera  circolazione delle persone, dei mezzi e delle merci nel territorio dell’Unione Europea.

Tale principio, entrato in vigore già a partire dagli Accordi di Schengen e poi dal Trattato di Maastricht nel 1992.

La graduale eliminazione delle frontiere interne nel quadro degli accordi di Schengen è stata seguita dall’adozione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nell’UE.

Tale principio ha fatto sì che si rendesse sempre più difficoltosa l’applicazione della normativa italiana sopra richiamata, soprattutto perché, attesa la libertà di circolazione nel territorio dell’UE, non può chiaramente individuarsi il momento preciso in cui un veicolo deve ritenersi entrato nel territorio italiano.

In realtà, si è cercato di far fronte a tale incertezza interpretativa con una circolare ministeriale del 24 ottobre 2007 che ha stabilito che la decorrenza dell’anno inizia dalla data in cui il proprietario del veicolo ha acquisito la prima residenza in Italia.

Ad ogni buon conto, è chiaro che il diritto comunitario, in questa vicenda specifica, è stato strumentalizzato per eludere la normativa nazionale.

L’ultimo baluardo a difesa della legalità pare essere, a questo punto, l’applicazione dell’art. 207 del C.d.S., che prevede il pagamento immediato e obbligatorio delle violazioni rilevate a carico dei conducenti dei veicoli immatricolati all’estero.

In caso di mancato pagamento si sottopone il veicolo il veicolo al fermo amministrativo per una durata non superiore ai 60 giorni.

Cosa prevede il Protocollo stipulato da Regione Lombardia 

Inquadrata così la vicenda, in estrema sintesi, deve registrarsi un tentativo compiuto dalla Regione Lombardia di arginare il fenomeno e ripristinare la legalità, soprattutto dal punto di vista fiscale in relazione al pagamento del bollo auto (che, come noto, costituisce una delle principali entrate tributarie delle regioni italiane).

Con quest’obiettivo è stato infatti sottoscritto dal comandante regionale della Guardia di Finanza, generale Piero Burla, e dal Governatore della Lombardia Attilio Fontana, nonché dall’assessore lombardo al Bilancio, Davide Caparini, un Protocollo con il quale si possa facilitare lo scambio sistematico dei dati dei soggetti non in regola con il pagamento del bollo, sia di quelli raccolti direttamente, sia di quelli ricevuti dalle Polizie Locali e dalle altre Forze di Polizia.

In pratica il Protocollo favorisce l’identificazione delle persone fisiche e/o giuridiche che hanno stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno e che circolano sul territorio nazionale con veicoli di proprietà immatricolati in Stati esteri, ma che continuano ad evadere il tributo regionale.

Da operatori del diritto ci auspichiamo che, soprattutto nell’ottica di un ripristino della Legalità che tuteli i cittadini onesti che pagano regolarmente le tasse e adempiono correttamente gli obblighi assicurativi, questo Protocollo possa produrre gli effetti desiderati e possa essere il primo di una lunga serie di accordi interistituzionali volti a contrastare l’odioso fenomeno dei “furbetti delle targhe straniere”.

 

Avv. Alessandro Amato

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