Il c.d. “Decreto Semplificazioni” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, ha finalmente semplificato le notifiche via PEC da parte degli avvocati degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale verso le Pubbliche Amministrazioni.
In particolare, l’art. 28, co. 1, lett. c) del citato decreto-legge ha introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che
Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.
Si è così finalmente posta la parola fine all’annosa querelle relativa alle notifiche effettuate a mezzo PEC da parte degli avvocati alle Pubbliche Amministrazioni che non avevano comunicato il proprio domicilio digitale al Registro PP.AA. tenuto dal Ministero della Giustizia, bensì soltanto al cosiddetto iPA, ovvero Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Prima di questo intervento normativo, infatti, era assai discussa in giurisprudenza la possibilità per gli avvocati di utilizzare, per le notifiche a mezzo PEC alle Pubbliche Amministrazioni, anche il registro iPA ove non fosse possibile reperire l’indirizzo di posta elettronica certificata dal Registro PP.AA.
Tale problematica si palesava in tutta la sua evidenza soprattutto per le notifiche a mezzo PEC da effettuarsi, ad esempio, nei confronti dell’INPS, laddove quest’ultimo Istituto non aveva (e ad oggi non ha) comunicato il proprio domicilio digitale al Registro PP.AA., bensì soltanto all’iPA.
Se è vero che una certa giurisprudenza, soprattutto del Consiglio di Stato, sembrava aver riconosciuto la validità delle notifiche effettuate a mezzo PEC utilizzando il registro iPA, era assolutamente indispensabile un intervento normativo volto a dissipare ogni dubbio circa l’utilizzabilità di tale ultimo registro ai fini delle notifiche digitali.
Con il Decreto Semplificazioni, finalmente, è ora possibile, qualora la Pubblica Amministrazione non abbia comunicato il proprio domicilio digitale al Registro PP.AA. tenuto dal Ministero della Giustizia, utilizzare anche il registro iPA, che è oggi normativamente assurto al rango di pubblico registro valido ai fini delle notifiche a mezzo PEC da parte degli avvocati.
Avv. Alessandro Amato